(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27; Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007); Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010); Considerato quanto segue: 1. L'articolo 27 della legge regionale n. 61/2007 prevede che le autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale n. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio; 2. L'articolo 27 della legge regionale n. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalita' e i contenuti ivi previsti; 3. L'articolo 26 della legge regionale n. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede, in particolare: l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla legge regionale n. 61/2014 all'articolo 9 della legge regionale n. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 medesima; la validita' ed efficacia dei piani interprovinciali gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 e la possibilita', per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente; la validita' ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 fino all'approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale; l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale; la validita' ed efficacia dei piani di ambito gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito; 4. Con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22, (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), e' stata adottata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. 5. Con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), e' stata approvata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottata con deliberazione del Consiglio regionale 22/2017; 6. La modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 61/2014, ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro; 7. Le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 61/2014; 8. E' quindi necessario prevedere una specifica disciplina per consentire l'adeguamento, conclusione dell'iter di approvazione della modifica di piano regionale adottato con del c.r. 22/201, straordinari e di ambito di ATO Toscana Costa, Toscana Centro; 9. A fine di consentire la possibilita' di adeguare con celerita' i piani straordinari e i piani di ambito vigenti, e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del c.r. 55/2017. 1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), comportano variazione del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorita' per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani. 2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso della deliberazione della rispettiva autorita' nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalita' e secondo quanto previsto all'articolo 26-bis, commi 4 e 5, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010). 3. L'avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.