(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma secondo,  lettera  s),  comma  terzo  e
comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.  61  (Modifiche  alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  «Norme  per  la  gestione  dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e  norme  per  la  gestione
integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27; 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007); 
  Vista la legge regionale 28 ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per  la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998  e
alla legge regionale n. 10/2010); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'articolo 27 della legge regionale n. 61/2007 prevede che  le
autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di
cui alla legge regionale  n.  69/2011  approvino,  nelle  more  della
completa attuazione della riforma del servizio di gestione  integrata
dei rifiuti urbani, un piano straordinario  per  procedere  ai  primi
affidamenti del servizio; 
    2.  L'articolo  27  della  legge  regionale  n.  25/1998  prevede
l'approvazione da parte delle autorita' per il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalita' e i
contenuti ivi previsti; 
    3. L'articolo 26 della legge regionale n.  61/2014,  contiene,  a
seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei
rifiuti,  una  specifica  disciplina  transitoria   sugli   atti   di
pianificazione che prevede, in particolare: 
      l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti
dalla legge regionale n. 61/2014 all'articolo 9 della legge regionale
n. 25/1998, entro ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 61/2014 medesima; 
      la validita'  ed  efficacia  dei  piani  interprovinciali  gia'
approvati alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  n.
61/2014 e la possibilita', per i piani interprovinciali solo adottati
a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente; 
      la validita' ed efficacia dei piani provinciali esistenti  alla
data di entrata in vigore  della  legge  regionale  n.  61/2014  fino
all'approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano
essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di  piani
interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale; 
      l'approvazione dei nuovi  piani  di  ambito  entro  centottanta
giorni dall'adeguamento del piano regionale; 
      la validita' ed efficacia dei piani di  ambito  gia'  approvati
alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o  in
mancanza  dei  piani  straordinari  esistenti  a  tale   data,   fino
all'approvazione del nuovo piano di ambito; 
    4. Con deliberazione del Consiglio regionale 29  marzo  2017,  n.
22, (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e  bonifica
dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio  regionale
18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi  dell'articolo  17
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo  del
territorio» per la razionalizzazione  del  sistema  impiantistico  di
trattamento dei rifiuti. Adozione ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme  per  il  governo  del
territorio»), e' stata adottata la modifica del  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. 
    5. Con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio  2017,  n.
55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti  e  bonifica
dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio  regionale
18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale di gestione  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi  dell'articolo  17
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo  del
territorio» per la razionalizzazione  del  sistema  impiantistico  di
trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme  per  il  governo  del
territorio»), e' stata approvata la modifica del piano  regionale  di
gestione dei rifiuti e bonifica  dei  siti  inquinati,  adottata  con
deliberazione del Consiglio regionale 22/2017; 
    6. La modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del
piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 61/2014,
ma adeguamento specifico  e  limitato  a  esigenze  sopravvenute  che
interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO  Toscana
Centro; 
    7.  Le  disposizioni  regionali  non  prevedono   una   specifica
disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso
di modifiche al piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  approvate
prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma  2  della  legge
regionale n. 61/2014; 
    8. E' quindi necessario prevedere una  specifica  disciplina  per
consentire l'adeguamento, conclusione dell'iter di approvazione della
modifica  di  piano  regionale  adottato   con   del   c.r.   22/201,
straordinari e di ambito di ATO Toscana Costa, Toscana Centro; 
    9. A fine di consentire la possibilita' di adeguare con celerita'
i piani straordinari e  i  piani  di  ambito  vigenti,  e'  opportuno
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della
Regione Toscana; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina per l'attuazione delle modifiche  al  piano  regionale  di
  gestione dei rifiuti approvate con del c.r. 55/2017. 
 
  1. Le  modifiche  al  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti,
approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26  luglio  2017,
n. 55 (Modifica  del  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione  del  Consiglio
regionale 18 novembre 2014, n. 94 «Piano regionale  di  gestione  dei
rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati.  Approvazione  ai   sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005,  n.  1  «Norme
per il governo del territorio» per la razionalizzazione  del  sistema
impiantistico di  trattamento  dei  rifiuti.  Approvazione  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme
per il governo del  territorio»),  comportano  variazione  del  piano
straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di  ambito  dell'ATO
Toscana Centro e sono  recepite,  con  propria  deliberazione,  dalle
rispettive autorita' per il servizio di gestione integrata di rifiuti
urbani. 
  2. Le modifiche del piano straordinario e del piano  di  ambito  di
cui al comma 1, acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  della  deliberazione  della  rispettiva  autorita'   nel
Bollettino ufficiale  della  Regione  Toscana,  con  le  modalita'  e
secondo quanto previsto all'articolo 26-bis, commi 4 e 5, della legge
regionale 28 ottobre 2014, n.  61  (Norme  per  la  programmazione  e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione  dei
rifiuti. Modifiche alla legge  regionale  n.  25/1998  e  alla  legge
regionale n. 10/2010). 
  3. L'avviso di cui al  comma  2  contiene  l'indicazione  del  sito
istituzionale su  cui  i  piani  modificati  ai  sensi  del  presente
articolo sono consultabili.